ACI: commissariamento e creazione federazione indipendente – Emendamento Stabilitá – 27 novembre 2015   Leave a comment

A.C.3444
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
( legge di stabilità 2016 )

Emendamento

All’art 1 dopo il comma 183.     

aggiungere:

“Comma 183- bis

1. Al fine di assicurare risparmi alla spesa pubblica, di separare gli scopi istituzionali e a quanto disposto dalla Legge  agosto 201, n.124 l’Automobile Club Italia ( ACI ) viene trasformato in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2. L’Aci, nel perseguimento della missione della promozione della sicurezza stradale, interviene per supportare Enti, Istituzioni ed aziende su tematiche relative alla mobilità, per studiare ed individuare strategie connesse alla circolazione stradale, per fornire consulenza legale ad Istituzioni e a privati. Viene esclusa la funzione di Federazione Sportiva Nazionale.

3. L’Aci ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.  Ne costituiscono gli organi il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori. La sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato. Stipula convenzioni con le Regioni e le province autonome, gli enti locali ed altri enti pubblici e privati.

4. Fino all’insediamento degli organi dell’Ente trasformato e con il fine di accelerare il processo di trasformazione, l’attività dell’Aci prosegue nel regime giuridico vigente e le funzioni dell’organo di amministrazione sono svolte da un Commissario Straordinario , nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il 31 gennaio 2016.

5. Entro 180 giorni dalla nomina del Commissario si provvede al nuovo Statuto dell’ACI. Lo statuto, adottato in sede di prima applicazione dal Commissario  di  cui  al  comma  4,  e’ approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il presidente dell’ACI e’ nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei  ministri,  su  proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

6. Lo statuto dell’ACI definisce i compiti dell’ente nell’ambito delle finalita’ di cui al comma 2 e provvede alla  disciplina delle funzioni e delle competenze degli organismi amministrativi e della loro durata. L’ACI puo’ avvalersi  del  patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del testo  unico  approvato  con regio  decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

7. Tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano,  e  il  presidente  dell’ ACI, sono definiti:
a) gli obiettivi specificamente attribuiti all’ACI, nell’ambito della missione ad essa affidata ai sensi e nei  termini  di  cui  ai commi 2, 3 e 6 del presente articolo;
b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;
c) le modalita’ degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare all’ACI stessa;
d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
e) le modalita’ di verifica dei risultati di gestione;
f) le modalita’ necessarie ad assicurare al Ministero vigilante la  conoscenza  dei  fattori gestionali interni  all’ACI, tra cui l’organizzazione, i  processi  e l’uso delle risorse;

8. Al personale dell’ ACI, come trasformato ai sensi  del  presente articolo, continua ad  applicarsi,  fino alla  individuazione  nello statuto dello specifico  settore di contrattazione  collettiva,  il contratto collettivo di lavoro vigente. Entro  centottanta  giorni dalla nomina, il Commissario di cui al comma 4, sentite le  organizzazioni sindacali,  adotta  un piano di riorganizzazione  del personale, individuando, sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell’ACI, la dotazione organica dell’ente come trasformato ai sensi del  presente articolo, nonche’ le unita’ di personale in  servizio presso ACI da assegnare all’Aci come trasformata ai sensi  del  presente articolo.

9. Dopo l’approvazione del piano di cui al comma 8, il personale  a tempo  indeterminato  in  servizio presso l’ACI assegnato all’ente trasformato ai  sensi del presente articolo puo’ optare per la permanenza presso quest’ultimo oppure per il passaggio al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o ad altra pubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri  ‐ Dipartimento della funzione pubblica  acquisisce dall’ACI  l’elenco del personale interessato alla mobilita’ e del personale in  servizio presso l’ACI non assegnato  all’ ACI stessa dal medesimo  piano  di riorganizzazione di cui al comma 8, e  provvede,  mediante apposita ricognizione presso le amministrazioni  pubbliche,  a favorirne  la collocazione,  nei  limiti della  dotazione  organica delle amministrazioni destinatarie e con contestuale  trasferimento  delle relative risorse. Con decreto del Ministro per la  semplificazione  e la pubblica   amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e  delle  finanze, si  provvede  all’assegnazione  del personale presso le amministrazioni interessate  con inquadramento sulla base di apposite tabelle di  corrispondenza approvate  con  il medesimo decreto.  Al personale  trasferito, che mantiene l’inquadramento previdenziale  di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell’amministrazione  di destinazione.

10. Fino all’insediamento degli organi della nuova Federazione Automobilistica Sportiva Italiana e con il fine di accelerare il processo di trasformazione, l’attività di Federazione sportiva svolta dell’Aci prosegue nel regime giuridico vigente e le funzioni dell’organo di amministrazione sono svolte da un Commissario Straordinario , nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo, entro il 31 gennaio 2016.  Entro 90 giorni dalla nomina del Commissario si provvede al nuovo Statuto della Federazione Sportiva Automobilistica Italiana. Lo statuto, adottato in sede di prima applicazione dal Commissario di cui al presente articolo e di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, entro 180 giorni viene approvato dalla maggioranza dell’Assemblea su proposta del Consiglio Federale.

11. La nuova Federazione Automobilistica Sportiva Italiana, dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del Coni, sarà costituita quale associazione a carattere nazionale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi D.  Lgs. 23 luglio 1999 e successive modificazioni oltre ad essere l’unico organismo riconosciuto dal Coni e dalla Fia per disciplinare l’attività dell’automobilismo sportivo in Italia.

12. Lo Statuto  deve essere conforme  ai principi enunciati dal D. Lgs.  23 luglio 1999 e successive modificazioni, senza  prevedere alcuna  limitazione  al principio  di democrazia  interna,  in  armonia con  l’ordinamento  sportivo nazionale  ed  internazionale,  in particolare  per  quanto  riguarda  le procedure e le regole di voto delle assemblee elettive, deve essere redatto conformemente alle norme contenute nello Statuto del  C.O.N.I. , deve indicare l’adesione alla Fia ( Federation Internationale de l’Automobile ) e  deve espressamente  prevedere l’adesione  incondizionata  alle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I.  Organi primari della Federazione saranno: l’Assemblea, il Consiglio federale, il Presidente federale ed il Collegio dei revisori dei conti.  

Prodani

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