A.C.3444
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
( legge di stabilità 2016 )
Emendamento
All’art 1 dopo il comma 183.
aggiungere:
“Comma 183- bis
1. Al fine di assicurare risparmi alla spesa pubblica, di separare gli scopi istituzionali e a quanto disposto dalla Legge agosto 201, n.124 l’Automobile Club Italia ( ACI ) viene trasformato in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. L’Aci, nel perseguimento della missione della promozione della sicurezza stradale, interviene per supportare Enti, Istituzioni ed aziende su tematiche relative alla mobilità, per studiare ed individuare strategie connesse alla circolazione stradale, per fornire consulenza legale ad Istituzioni e a privati. Viene esclusa la funzione di Federazione Sportiva Nazionale.
3. L’Aci ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori. La sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato. Stipula convenzioni con le Regioni e le province autonome, gli enti locali ed altri enti pubblici e privati.
4. Fino all’insediamento degli organi dell’Ente trasformato e con il fine di accelerare il processo di trasformazione, l’attività dell’Aci prosegue nel regime giuridico vigente e le funzioni dell’organo di amministrazione sono svolte da un Commissario Straordinario , nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il 31 gennaio 2016.
5. Entro 180 giorni dalla nomina del Commissario si provvede al nuovo Statuto dell’ACI. Lo statuto, adottato in sede di prima applicazione dal Commissario di cui al comma 4, e’ approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il presidente dell’ACI e’ nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6. Lo statuto dell’ACI definisce i compiti dell’ente nell’ambito delle finalita’ di cui al comma 2 e provvede alla disciplina delle funzioni e delle competenze degli organismi amministrativi e della loro durata. L’ACI puo’ avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
7. Tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente dell’ ACI, sono definiti:
a) gli obiettivi specificamente attribuiti all’ACI, nell’ambito della missione ad essa affidata ai sensi e nei termini di cui ai commi 2, 3 e 6 del presente articolo;
b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;
c) le modalita’ degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare all’ACI stessa;
d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
e) le modalita’ di verifica dei risultati di gestione;
f) le modalita’ necessarie ad assicurare al Ministero vigilante la conoscenza dei fattori gestionali interni all’ACI, tra cui l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse;
8. Al personale dell’ ACI, come trasformato ai sensi del presente articolo, continua ad applicarsi, fino alla individuazione nello statuto dello specifico settore di contrattazione collettiva, il contratto collettivo di lavoro vigente. Entro centottanta giorni dalla nomina, il Commissario di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta un piano di riorganizzazione del personale, individuando, sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell’ACI, la dotazione organica dell’ente come trasformato ai sensi del presente articolo, nonche’ le unita’ di personale in servizio presso ACI da assegnare all’Aci come trasformata ai sensi del presente articolo.
9. Dopo l’approvazione del piano di cui al comma 8, il personale a tempo indeterminato in servizio presso l’ACI assegnato all’ente trasformato ai sensi del presente articolo puo’ optare per la permanenza presso quest’ultimo oppure per il passaggio al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o ad altra pubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri ‐ Dipartimento della funzione pubblica acquisisce dall’ACI l’elenco del personale interessato alla mobilita’ e del personale in servizio presso l’ACI non assegnato all’ ACI stessa dal medesimo piano di riorganizzazione di cui al comma 8, e provvede, mediante apposita ricognizione presso le amministrazioni pubbliche, a favorirne la collocazione, nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative risorse. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede all’assegnazione del personale presso le amministrazioni interessate con inquadramento sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con il medesimo decreto. Al personale trasferito, che mantiene l’inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell’amministrazione di destinazione.
10. Fino all’insediamento degli organi della nuova Federazione Automobilistica Sportiva Italiana e con il fine di accelerare il processo di trasformazione, l’attività di Federazione sportiva svolta dell’Aci prosegue nel regime giuridico vigente e le funzioni dell’organo di amministrazione sono svolte da un Commissario Straordinario , nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo, entro il 31 gennaio 2016. Entro 90 giorni dalla nomina del Commissario si provvede al nuovo Statuto della Federazione Sportiva Automobilistica Italiana. Lo statuto, adottato in sede di prima applicazione dal Commissario di cui al presente articolo e di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, entro 180 giorni viene approvato dalla maggioranza dell’Assemblea su proposta del Consiglio Federale.
11. La nuova Federazione Automobilistica Sportiva Italiana, dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del Coni, sarà costituita quale associazione a carattere nazionale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi D. Lgs. 23 luglio 1999 e successive modificazioni oltre ad essere l’unico organismo riconosciuto dal Coni e dalla Fia per disciplinare l’attività dell’automobilismo sportivo in Italia.
12. Lo Statuto deve essere conforme ai principi enunciati dal D. Lgs. 23 luglio 1999 e successive modificazioni, senza prevedere alcuna limitazione al principio di democrazia interna, in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, in particolare per quanto riguarda le procedure e le regole di voto delle assemblee elettive, deve essere redatto conformemente alle norme contenute nello Statuto del C.O.N.I. , deve indicare l’adesione alla Fia ( Federation Internationale de l’Automobile ) e deve espressamente prevedere l’adesione incondizionata alle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. Organi primari della Federazione saranno: l’Assemblea, il Consiglio federale, il Presidente federale ed il Collegio dei revisori dei conti.
Prodani
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