Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
79-bis. Per esigenze di certezza del servizio di spedizione e per tutelare gli utenti è previsto:
a) L’obbligo, relativamente alla spedizione di bollette e fatture inviate da soggetti gestori di servizi pubblici, della timbratura della data di spedizione o di consegna del documento fiscale, al fine di evitare che gli utenti debbano sostenere oneri economici aggiuntivi;
b) È fatto divieto, per le società erogatrici di servizi pubblici, dell’addebito agli utenti del tardivo pagamento nei casi in cui le bollette vengano recapitate prive di timbri postali che dimostrino la data di spedizione o di consegna.
10. 88. Prodani
Inammissibile
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