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Guide turistiche, Prodani (M5S): «La figura degli “esperti specializzati in Grande Guerra” è costituzionalmente illegittima» 01 agosto 2014   Leave a comment

«No ai cosiddetti “esperti specializzati in Grande Guerra”, figura nata in ambito culturale e impiegata nel settore turistico pur non rispettando i requisiti previsti per alcuna professione turistica». A prendere posizione sull’argomento è il deputato del MoVimento 5 Stelle Aris Prodani che, con una interrogazione, ha portato il caso all’attenzione del governo e del Parlamento.
«La legge regionale n. 11 del 2013 sulla “Grande Guerra” ha abrogato le disposizioni previste dalla legge precedente ma ha salvato, all’articolo 6, la figura e le funzioni degli “esperti specializzati in grande guerra” – ricorda Prodani -. Questa modifica, però, determina di fatto la creazione di una nuova professione in ambito turistico, anche se circoscritta a determinati siti, che potrebbe travalicare i limiti di competenze e attribuzioni riconosciuti dalla Costituzione tra Stato e Regioni. La competenza in questa materia, infatti, non può essere regionale».

«Purtroppo il governo, nel novembre scorso, non ha impugnato la legge regionale sulla “Grande Guerra”. A questo punto – attacca il segretario della Commissione Attività produttive della Camera – vogliamo capire quali siano i motivi che hanno indotto l’esecutivo a non impugnare questa norma che presenterebbe numerosi profili di criticità. Tra questi c’è anche l’esercizio abusivo della professione di guida turistica o naturalistica qualora si operasse in luoghi inseriti all’interno dell’elenco dei siti la cui divulgazione fosse riservata a guide abilitate. Al governo Renzi – aggiunge il portavoce M5S – chiediamo, inoltre, di valutare con attenzione l’eventuale impugnativa della modifica introdotta dalla legge di assestamento del bilancio per il 2014 della Regione Friuli Venezia Giulia».

Da sottolineare infine che anche il gruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale si è espresso più volte contro l’istituzione degli “esperti della Grande Guerra”, che ora, oltre ad affiancarsi alla figura delle guide turistiche senza alcun inquadramento, potranno operare in autonomia nei siti della grande guerra, a danno delle guide turistiche già attive sul territorio.

Di seguito il testo integrale dell’interrogazione

Interrogazione a risposta in commissione

PRODANI.
— Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere
– premesso che:

la legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 11/2013 ha stabilito misure per la “Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale ed interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell’inizio del conflitto”;
questo provvedimento abroga le disposizioni previste dalla legge precedente (legge regionale n. 6/2012) ma salva, all’articolo 6, la figura e le funzioni degli “esperti specializzati in grande guerra”, figura nata in ambito culturale e impiegata nel settore turistico pur non rispettando i requisiti previsti per alcuna professione turistica (legge regionale n. 2/2002, articoli 114-116);
gli esperti attualmente operanti in Friuli Venezia Giulia, infatti, non hanno dovuto svolgere un esame di abilitazione e non sono state verificate le loro competenze linguistiche e attitudinali come richiesto per le guide turistiche e naturalistiche. Attualmente gli esperti possono esercitare la loro attività avendo conseguito la semplice attestazione di frequenza al corso di formazione professionale “sentieri di pace”;
questi soggetti, inoltre, non sono previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 78 sulla” Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale” in un primo momento abrogata e successivamente riportata in vigore dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, sull’ordinamento militare (articolo 10, comma 8, lettera a), numero 4);
sono numerose le criticità relative all’esercizio dell’attività degli attuali esperti che potrebbe configurarsi come esercizio abusivo della professione di guida turistica o naturalistica, in particolare qualora venga espletato in luoghi inseriti all’interno dell’elenco dei siti la cui divulgazione è riservata a guide abilitate;
le novità recentemente introdotte dalla legge di assestamento per il 2014 di bilancio e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 della Regione Friuli Venezia Giulia, approvata definitivamente il 25 luglio scorso, hanno complicato ulteriormente la questione;
ai sensi del provvedimento sull’assestamento, infatti, è stato modificato il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 11/2013, consentendo agli esperti di operare autonomamente sui siti della Grande guerra – individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale – mentre per gli altri luoghi possono svolgere la propria attività solo in affiancamento alle guide turistiche;
secondo la formulazione precedente del comma 3, invece, “la guida turistica può avvalersi dell’attività di accompagnamento degli esperti di cui al comma 2 unicamente nei territori regionali su cui sono individuati i siti legati della Prima guerra mondiale”;

a giudizio dell’interrogante questa modifica determina di fatto la creazione di una nuova professione in ambito turistico, anche se circoscritta a determinati siti, che potrebbe travalicare i limiti di competenze e attribuzioni riconosciuti dalla Costituzione tra Stato e Regioni;

durante il Consiglio dei ministri del 21 novembre 2013 sono state esaminate 16 leggi regionali e in quell’occasione –  su proposta dell’allora  ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Graziano Delrio – si è deliberata la non impugnativa per la legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 11/2013 -:

quali sono i motivi che hanno indotto l’esecutivo a non impugnare la legge regionale summenzionata che presenterebbe numerosi profili di criticità  e se s’intenda valutare con attenzione l’eventuale impugnativa della modifica introdotta dalla legge di assestamento del bilancio per il 2014 della Regione Friuli Venezia Giulia.

PRODANI